Piazzole Casa San Giorgio

 

TITOLO I – COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE, FINALITA’ E ATTIVITA’

ARTICOLO 1° - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita, quale organizzazione di volontariato di utilità sociale e senza scopo di lucro con la denominazione “FONDAZIONE SAN GIORGIO– ONLUS” avente sede a Brescia in Viale Caduti del Lavoro n.17.

L’acronimo ONLUS deve intendersi sostituito con l’acronimo ETS con efficacia a decorrere dal termine di cui all’art.104 comma 2 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117 del 03/07/2017 come successivamente modificato e integrato, di seguito D.Lgs.117/17) e successivamente all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 2° - FINALITA’

La Fondazione, apartitica, non ha scopo di lucro, ma esclusivamente di utilità sociale.

La Fondazione ha lo scopo di sostenere e favorire l’educazione e la formazione dei fanciulli, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti di ambo i sessi, rifacendosi alla metodologia educativa e ai valori scout, come individuati nel pensiero del fondatore Lord Baden-Powell (di seguito B.-P.) e sviluppati dal movimento scout, legati al rispetto e alla valorizzazione di ogni singola persona, alla fratellanza e cittadinanza universale e al servizio volontario e gratuito verso gli altri, valorizzando la natura e l’ambiente, globalmente intesi quali beni comuni in cui e con cui imparare a vivere, da salvaguardare e migliorare, fornendo le strutture e le attrezzature idonee presso le basi gestite (terreni, boschi ed edifici di proprietà o assunti in utilizzo da terzi - di seguito le basi gestite), e occasioni significative di confronto e crescita, esclusa comunque ogni attività vietata dalla normativa pro tempore vigente.

ARTICOLO 3° - ATTIVITA’

Per perseguire le finalità statutarie, la Fondazione svolge le attività/azioni concrete di seguito riportate, indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo.

3.1 Ambito riferito alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 lett. i del D.Lgs. 117/17 (Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell’articolo 5 del D.Lgs. 117/17)

In questo ambito, e con riferimento specifico alle attività di interesse generale indicate all’art.5 lettere d), e), i), k), l), o), r), t), u),v), w), x), y) e z) del D.Lgs 117/17, la Fondazione in concreto:

3.1 a) sostiene e promuove il pensiero di B.-P. e del movimento scout orientato al servizio volontario gratuito verso gli altri e alla fratellanza e cittadinanza universale, attraverso il supporto concreto delle connesse attività educative sviluppate attraverso il metodo scout o che a esso si richiamano e mettendo a disposizione le basi gestite, strutture e attrezzature;

3.1 b) svolge l’attività editoriale, ivi compreso il costituirsi Editore, curando la pubblicazione di Riviste e/o Notiziari e/o Monografie e/o Audiovisivi inerenti le attività, nonché le ricerche e gli studi promossi ed organizzati nell’ambito delle sue finalità statutarie e riferiti alle attività svolte dalla Fondazione nell’ambito di quelle di interesse generale indicate all’articolo 5 del D.Lgs. 117/17, pubblica propri articoli e scritti su queste tematiche e/o promuove e sostiene la pubblicazione di scritti altrui e assume tutte quelle iniziative, ad esempio anche attraverso l’organizzazione di eventi e/o il patrocinio degli stessi e/o con appositi comunicati stampa, che si ritengono opportuni a sostegno della cultura e della pratica del volontariato, secondo i valori enunciati da B.-P. e finalizzati alla formazione delle nuove generazioni affinché crescano come buoni cittadini, competenti e orientati al servizio gratuito agli altri e allo sviluppo del bene comune.

3.1 c) favorisce, promuove ed organizza, presso le basi gestite, ma anche in altri luoghi:

- lo svolgimento delle attività programmate dalle singole Unità dell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (di seguito A.G.E.S.C.I.) e/o dai responsabili dell’A.G.E.S.C.I. a qualsiasi livello territoriale o di Unità appartenenti ad altri movimenti scout aventi la qualifica di ETS e realtà analoghe;

- occasioni per incontri di comunità di Adulti, Guide e Scout;

- l’accoglienza di altre organizzazioni od associazioni aventi finalità analoghe o assimilabili a quelle della Fondazione, come in particolare degli Oratori e degli Istituti Scolastici, per svolgere attività tra quelle indicate al presente articolo 3) o comunque rientranti tra quelle di cui all’art.5 del D.Lgs.117/17.

- convegni di studio e seminari sugli argomenti attinenti le proprie finalità statutarie, ivi compresa la loro organizzazione e il patrocinio;

- l’istituzione e la promozione di premi e borse di studio per ricerche sulle tematiche attinenti le proprie finalità statutarie e riferiti alle attività svolte dalla Fondazione nell’ambito di quelle di interesse generale indicate all’articolo 5 del D.Lgs. 117/17.

Alle attività/azioni concrete riferite al presente ambito e sopra indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno aggiungersene nel tempo anche altre su proposta del Consiglio d’Amministrazione, previa delibera conforme del Comitato Permanente.

3.2 Ambito riferito alle attività di interesse generale di cui all’art.5 lett.e D.Lgs.117/17 (Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali).

In questo ambito la Fondazione svolge una o più delle seguenti attività/azioni concrete:

3.2 a) attua, favorisce e promuove interventi di tipo agro-forestale presso le basi gestite, ma anche in altri luoghi, e anche in collaborazione con altri enti, mirati alla salvaguardia e al miglioramento dell’ambiente naturale ed in particolare con interventi di cura e costante manutenzione dei boschi e dei prati in uso, interventi di ripristino dell’ambiente post eventi naturali, interventi di realizzazione di nuovi sentieri e miglioramento di sentieri esistenti;

3.2 b) favorisce e promuove iniziative educative, come in particolar modo sviluppate dalla metodologia educativa scout, mirate alla conoscenza e alla valorizzazione della natura e dell’ambiente in genere, intesi come bene comune con cui imparare a vivere, da salvaguardare e migliorare, anche promuovendo, organizzando e gestendo in via diretta laboratori ed eventi educativi per scolaresche, grest e gruppi di giovani e adulti in genere.

Alle attività/azioni concrete riferite al presente ambito e sopra indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno aggiungersene nel tempo anche altre previa apposita delibera del Consiglio d’Amministrazione, da comunicarsi al Comitato Permanente nella prima occasione utile.

Al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali la Fondazione porrà in essere quanto ritenuto necessario o utile per offrire un’adeguata accoglienza presso le basi gestite, per il mantenimento e l’adeguamento degli immobili dei boschi e dei prati presenti e delle attrezzature, promuovendo ed attuando ogni iniziativa ed ogni attività a ciò finalizzate.

Inoltre la Fondazione potrà compiere quelle attività che sono analoghe ed assimilabili a quelle sopra esposte che siano necessarie od utili per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, con tassativo divieto di svolgere ogni altra attività che sia in contrasto con quelle istituzionali qui indicate.

La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e il supporto delle connesse attività/azioni concrete sviluppate potrà compiere anche attività secondarie e strumentali non già indicate nello Statuto, da attuarsi previa delibera del Consiglio d’Amministrazione da comunicarsi al Comitato Permanente nella prima occasione utile.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e lo sviluppo delle connesse attività/azioni concrete sviluppate, la Fondazione si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei membri del proprio Comitato Permanente e anche di altre persone che condividono le finalità della Fondazione, oltre che di prestazioni di lavoro specializzato per l’esecuzione di opere di valorizzazione, manutenzione, ripristino o che in altro modo si dovessero rendere necessarie.

Ai volontari si applicano le norme previste dall’art.17 del D.Lgs.117/17 ed in particolare ai medesimi potrà spettare il rimborso delle spese sostenute e documentate.

In ogni modo l’eventuale pagamento di prestazioni a favore di membri della Fondazione potrà avvenire esclusivamente nel rispetto di quanto indicato all’art.8 del D.Lgs.117/17.

Il Consiglio d’Amministrazione terrà aggiornato l’apposito Registro dei Volontari e procederà alla loro copertura assicurativa ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.117/17.

Tutte le attività svolte presso le basi gestite dalla Fondazione verranno attuate sotto la diretta ed esclusiva organizzazione e responsabilità dei referenti responsabili dei singoli gruppi ospitati, nel rispetto degli eventuali Regolamenti delle singole basi gestite dalla Fondazione predisposti dal Consiglio d’Amministrazione, a cui si rinvia per quanto qui non specificato.

I Regolamenti delle basi gestite, e le relative modifiche ed integrazioni, dovranno essere predisposti ed approvati dal Consiglio d’Amministrazione della Fondazione e comunicati al Comitato Permanente nella prima occasione utile.

TITOLO II – PATRIMONIO E RENDITE

ARTICOLO 4° - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili e mobili ad essa conferiti nell’atto costitutivo e da tutti quegli altri beni che potranno ad essa pervenire per acquisti, donazioni, eredità, legati, concessioni ed in qualunque altra forma, tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito.

 

ARTICOLO 5° - ENTRATE

Le entrate della Fondazione sono costituite:

  1. dai frutti del patrimonio;
  2. da contributi volontari, sovvenzioni e da donazioni in genere provenienti da Enti, Istituzioni o da qualunque soggetto privato o pubblico;
  3. dai contributi e versamenti, anche tariffati, a copertura dei costi diretti e indiretti (compresi quelli per migliorie, ammodernamenti, manutenzioni ordinarie e straordinarie) versati dagli utenti delle attrezzature e dei beni della Fondazione, nonché dai proventi di attività comunque promosse dalla Fondazione.
  4. da qualsiasi altra ulteriore somma acquisita a qualsiasi titolo.

La Fondazione potrà svolgere qualsiasi attività di raccolta fondi nel rispetto di quanto indicato nell’art.7 del D.Lgs.117/17. Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per le finalità e attività della Fondazione di cui agli art. 2 e 3 del presente Statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse e/o strumentali, e comunque nel rispetto di quanto indicato nell’art.8 del D.Lgs. 117/17.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 6° - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli Organi Sociali della Fondazione sono:

il Presidente della Fondazione,

il Comitato Permanente,

il Consiglio di Amministrazione,

l’Organo di Controllo.

ARTICOLO 7° - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE STESSA

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Comitato Permanente, su richiesta del Consiglio d’Amministrazione, che ne comunica anche gli argomenti all’ordine del giorno, o direttamente in caso lo ritenga opportuno e comunque preavvisando il Consiglio d’Amministrazione, o su richiesta del Comitato Permanente ai sensi dell’art.8 del presente Statuto, e ne presiede le adunanze;

- cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma quando essa si renda necessaria;

- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo in proposito all’organo competente nella prima riunione utile per la ratifica del proprio operato.

Il Presidente dura in carica per cinque anni rinnovabili per un solo mandato salvo revoca o dimissioni.

In caso di comprovata urgenza o in caso di assenza o impedimento per un periodo di almeno 30 giorni del Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri per rappresentare la Fondazione in uno o più atti.

ARTICOLO 8° - COMITATO PERMANENTE, STRUTTURA, POTERI E PREROGATIVE

Il Comitato Permanente è l’organo assembleare sovrano della Fondazione.

POTERI

Ai sensi dell’art.25 del D.Lgs.117/17, al Comitato Permanente competono

le deliberazioni relative:

  1. a) alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da scegliersi tra i membri del Comitato Permanente, e alla loro revoca, alla nomina e alla revoca del Presidente della Fondazione, alla nomina e alla revoca dei componenti dell’Organo di Controllo, nonché il rinnovo delle nomine stesse in occasione delle scadenze e nell’eventualità di rinnovi di carica per altri motivi, nonché l’eventuale assunzione dell’azione di responsabilità;
  2. b) all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di cui al successivo art. 13;
  3. c) all’ammissione e all’esclusione dei membri del Comitato Permanente stesso su proposta motivata del Consiglio d’Amministrazione;
  4. d) alle eventuali modifiche al presente Statuto;
  5. e) allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Fondazione.

Al Comitato Permanente spetta inoltre l’amministrazione straordinaria solo ed esclusivamente nelle materie di seguito elencate in ordine alle quali ha i più ampi poteri di deliberazione:

  1. f) disposizioni di carattere immobiliare (ad esempio acquisti, permute, alienazioni, costituzioni di servitù, accensioni di mutui anche ipotecari).
  2. g) il rilascio di garanzie di qualsiasi tipo e genere, tanto personali quanto reali nonché la costituzione di qualsiasi tipo di vincolo sui beni sociali (ad esempio concessione di fidejussioni, pegni, ipoteche, lettere di patronage).
  3. h) disposizioni di partecipazioni societarie e strumenti finanziari di qualsiasi tipo e genere (ad esempio acquisti, permute, alienazioni).

Inoltre il Comitato Permanente vigila sull’esecuzione delle proprie delibere da parte del Consiglio di Amministrazione e accerta che ogni atto dello stesso Consiglio di Amministrazione sia conforme alle finalità della Fondazione di cui all’art.2 del presente Statuto.

COMPOSIZIONE

Il Comitato Permanente è composto da Membri Permanenti e da Membri di Diritto. Sono Membri Permanenti i fondatori e le persone (fisiche o giuridiche o enti di qualsiasi natura) benemerite che, condividendo le finalità della Fondazione, siano dagli stessi fondatori o dai Membri Permanenti già in carica, chiamate a far parte del Comitato Permanente come membri, o ne facciano comunque richiesta personalmente.

Sono Membri di diritto:

- i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici pro tempore dell’A.G.E.S.C.I. dei livelli territoriali (Zone) aventi sede nella Provincia di Brescia e/o nella Diocesi di Brescia della Chiesa Cattolica Italiana;

- un rappresentante responsabile di ciascun Gruppo Scout censito nell’A.G.E.S.C.I. avente sede nella Provincia di Brescia e/o nella predetta Diocesi di Brescia, delegato dal Gruppo stesso e la cui delega deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione della Fondazione a cura del Gruppo medesimo; in mancanza di detta delega il Gruppo potrà essere rappresentato nel Comitato Permanente da uno dei due Capi Gruppo regolarmente censiti come tali in A.G.E.S.C.I.;

- l’A.G.E.S.C.I. del livello territoriale Regione Lombardia attraverso uno dei Responsabili Regionali o di un loro delegato.

I Membri non possono essere in numero inferiore a quaranta, e qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare tale numero minimo, esso verrà reintegrato con nomine da proporsi a cura dei membri del Comitato Permanente nel rispetto delle modalità di cui all’art.9.

RIUNIONI, RAPPRESENTANZA E DELIBERE

Il Comitato Permanente si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno in occasione dell’esame e dell’approvazione del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo.

Il Presidente della Fondazione convoca la riunione del Comitato Permanente anche fuori dalla sede della Fondazione, purché in provincia di Brescia e/o nella già indicata Diocesi di Brescia.

Le convocazioni devono essere comunicate a tutti i membri del Comitato Permanente almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (tra cui, ad esempio, la posta elettronica certificata o la posta elettronica non certificata con conferma di consegna).

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove l'avviso sia datato e sottoscritto per presa visione dal Membro destinatario.

Tali convocazioni vanno effettuate all’indirizzo risultante dal “Libro dei Membri del Comitato Permanente” tenuto a cura del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione nel quale sono iscritti, oltre ai Membri Permanenti, i Membri di Diritto sulla base delle comunicazioni all’uopo effettuate dai soggetti aventi diritto man mano variano i loro rappresentanti pro-tempore secondo le specifiche che verranno definite dal Consiglio d’Amministrazione della Fondazione.

Le riunioni del Comitato Permanente possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alle votazioni simultanee sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno confluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario, se nominato.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della riunione (eventualmente anche della seconda convocazione) l'elenco delle materie da trattare, e le eventuali modalità di collegamento in audio e/o audio-video.

Il Comitato Permanente, inoltre, può essere convocato dal Presidente su domanda di almeno un terzo dei suoi Membri corredata dall’indicazione dell’elenco delle materie da trattare, nel rispetto delle modalità di convocazione sopra indicate.

Le riunioni del Comitato Permanente sono validamente costituite con l’intervento del cinquanta per cento più uno dei suoi Membri in prima convocazione, e di qualsiasi numero in seconda convocazione e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità non si intendono adottate.

Per le sole delibere riguardanti le deliberazioni di cui ai punti d) ed e) del presente articolo 8) inerenti le variazioni statutarie e le operazioni di scioglimento, trasformazione, fusione e scissione, sarà comunque necessaria la presenza di tre quarti dei membri del Comitato Permanente e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione, o, in caso di suo impedimento, dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione e di esse si redige verbale trascritto in apposito “Libro delle deliberazioni del Comitato Permanente” e firmato dal Presidente della riunione e dal segretario scelto dal Presidente stesso e conservato a cura del Consiglio d’Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di controllo facenti parte del Comitato Permanente non hanno diritto di voto nelle deliberazioni attinenti l’approvazione dei Bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità e la loro revoca. Il Presidente non ha diritto di voto in quelle che riguardano la sua responsabilità e la sua revoca.

I Membri del Comitato Permanente possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Membro con delega scritta; ciascun Membro non potrà rappresentare più di tre Membri il Comitato Permanente stesso.

Salvo che per i Fondatori e i Membri di Diritto, è causa di esclusione dal Comitato Permanente l’assenza ingiustificata a due riunioni consecutive; non è considerato assente il Membro presente per delega.

Sull’esclusione stessa delibera il Comitato Permanente su proposta del Consiglio d’Amministrazione.

POTERI D’ISPEZIONE

Ciascun Membro del Comitato Permanente ha diritto di prendere visione dei Libri Sociali ai sensi dell’art.15 c.3 del D.Lgs.117/17 o di estrarne copie a proprie spese, tramite semplice richiesta motivata presentata al Consiglio d’Amministrazione. Il Consiglio d’Amministrazione è tenuto a rendere disponibile presso la sede della Fondazione la consultazione dei predetti Libri o a rilasciarne copia conforme entro quaranta giorni dalla richiesta pervenuta.

ARTICOLO 9° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSIZIONE,

DURATA, ORGANIZZAZIONE E PREROGATIVE COMPOSIZIONE E DURATA

Il Consiglio di Amministrazione si compone di undici componenti.

Gli undici componenti eleggeranno nel loro seno il Presidente del Consiglio d’Amministrazione medesimo nonché il Segretario ed il Tesoriere.

I Consiglieri durano in carica tre anni così come il Presidente del Consiglio di Amministrazione la cui carica, però, è rinnovabile per non più di tre mandati consecutivi.

RIUNIONI E DELIBERE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato anche fuori dalla sede della Fondazione, purché in provincia di Brescia, dal suo Presidente, ed in assenza di questi dal Consigliere più anziano di età, ogni volta in cui lo ritenga necessario o quando sia richiesto da almeno tre Consiglieri.

Le convocazioni devono essere comunicate a tutti i componenti del Consiglio d’Amministrazione, ai componenti dell’Organo di Controllo e per conoscenza al Presidente della Fondazione, che ha facoltà di assistere e diritto di parola ma non di voto, almeno otto giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (tra cui, ad esempio, la posta elettronica certificata o la posta elettronica semplice con conferma di consegna). Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove l'avviso sia datato e sottoscritto per presa visione dal componente destinatario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per tramite collegamento telefonico e/o audio-video, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  2. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle votazioni simultanee sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e le eventuali modalità di collegamento in modalità audio e/o audio-video.

Le riunioni del Consiglio d’Amministrazione sono valide con l’intervento del cinquanta per cento più uno dei Consiglieri con diritto di voto e le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti le deliberazioni non si intendono adottate.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, o, in assenza di questi dal Consigliere più anziano di età, e di esse si redige verbale trascritto in apposito “Libro delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione” e firmato dal Presidente della seduta e dal segretario scelto dal Presidente stesso.

POTERI

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per l’amministrazione e la gestione della Fondazione ad eccezione di quelli spettanti per legge o per Statuto al Comitato Permanente ed al Presidente della Fondazione (salvo i poteri di intervento indicati nell’ultimo capoverso dell' articolo 7 del presente Statuto).

Tra i poteri spettanti al Consiglio d’Amministrazione vi è la definizione, l’organizzazione e l’implementazione delle singole attività della Fondazione indicate nell’Articolo 3) del presente Statuto e delle iniziative concrete correlate ritenute più opportune, la concreta attuazione delle delibere del Comitato Permanente, nonché l’organizzazione interna della Fondazione, l'acquisto e la vendita di attrezzature e materiali strumentali per l'esercizio delle attività e delle iniziative svolte dalla Fondazione, la definizione delle attività di raccolta fondi e delle proposte da portare all’attenzione del Comitato Permanente in relazione alle necessità finanziarie della Fondazione.

Al Consiglio d’Amministrazione spetta altresì la facoltà di individuare le ulteriori attività e azioni nei limiti di quanto indicato nell’art.3 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di conferire delega al Presidente del Consiglio d’Amministrazione o ad altri consiglieri nei limiti dei suddetti poteri.

PROCEDURA DI AMMISSIONE DI UN NUOVO MEMBRO DEL COMITATO PERMANENTE E PROCEDURA DI ESCLUSIONE

Il Consiglio d’Amministrazione ha il compito di istruire la procedura di ammissione nel Comitato Permanente delle persone benemerite (fisiche o giuridiche o enti di qualsiasi natura) che, condividendo le finalità della Fondazione, siano chiamate a far parte del Comitato Permanente dai singoli Fondatori o da almeno tre Membri già componenti il Comitato Permanente, o dal diretto interessato (purché supportato dal parere favorevole di almeno due Membri già componenti il Comitato Permanente).

Il Consiglio d’Amministrazione, una volta appurata la volontà dell’interessato a divenire Membro del Comitato Permanente della Fondazione e l’adesione da parte del medesimo alle finalità della Fondazione e alle modalità di perseguimento delle stesse attraverso le Attività svolte dalla Fondazione, dovrà assumere la relativa motivata delibera favorevole o sfavorevole all’accoglimento della richiesta di ammissione, da comunicarsi al diretto interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

In caso di delibera favorevole, il Consiglio d’Amministrazione dovrà proporre l’ammissione del nuovo Membro nella prima riunione utile del Comitato Permanente, che a sua volta sarà tenuto ad assumere apposita delibera motivata. Contro la delibera sfavorevole della richiesta di ammissione assunta dal Comitato Permanente su proposta favorevole del Consiglio d’Amministrazione il diretto interessato può chiedere, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, che sulla stessa si pronunci il Presidente della Fondazione, che si esprimerà in via definitiva con apposita determina motivata da comunicarsi al diretto interessato e al Consiglio d’Amministrazione entro sessanta giorni dalla richiesta.

In caso invece di delibera sfavorevole alla richiesta di ammissione assunta dal Consiglio d’Amministrazione il diretto interessato può chiedere, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, che sulla stessa si pronunci il Comitato Permanente nelle prima riunione utile in via definitiva, con delibera motivata da comunicarsi al diretto interessato entro i trenta giorni successivi.

Il Consiglio d’Amministrazione, appurato l’emergere di una condizione statutaria di esclusione o l’intervenuta incompatibilità di un Membro del Comitato Permanente rispetto alle finalità statutarie e alle attività concretamente svolte dalla Fondazione, è tenuto a sottoporre al Comitato Permanente la proposta di esclusione alla prima riunione utile. La delibera favorevole all’esclusione assunta dal Comitato Permanente deve essere comunicata al diretto interessato entro trenta giorni e questo può chiedere, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, che sulla stessa si pronunci il Presidente della Fondazione, che si esprimerà in via definitiva con apposita determina motivata da comunicarsi al diretto interessato e al Consiglio d’Amministrazione entro sessanta giorni dalla richiesta.

In ogni caso le delibere e/o determinazioni di non accettazione delle richieste di ammissione e di esclusione da Membro del Comitato Permanente non devono avere carattere discriminatorio e devono essere motivate in coerenza con finalità e attività statutarie della Fondazione. Delle determinazioni definitive di ammissione e di esclusione dei Membri deve essere riportato il relativo esito sul Libro del Membri del Comitato Permanente.

ARTICOLO 10° - CONTABILITA’E LIBRI SOCIALI

La gestione della contabilità e dei flussi di cassa è affidata al Tesoriere, che viene nominato dal Consiglio d’Amministrazione al suo interno.

La tenuta della contabilità, dei Libri Sociali e la redazione dei Bilanci consuntivi e preventivi deve essere conforme alle norme di cui agli art. 13/14/15 del D.Lgs. 117/17 e della normativa in materia man mano vigente, e la relativa responsabilità è in capo al Consiglio d’Amministrazione.

ARTICOLO 11° - ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo può essere monocratico o composto da tre soggetti, come determinato dalle delibere di nomina assunte dal Comitato Permanente, e dura in carica per tre anni, fino all’approvazione del Bilancio consuntivo relativo al terzo anno dalla nomina ed è rieleggibile alla scadenza. Almeno un componente dell’Organo di Controllo, o l’unico in caso di organo monocratico, deve essere un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro.

All’Organo di Controllo si applica quanto contenuto nei commi 6), 7) e 8) dell’art.30 del D.Lgs.117/17. Delle riunioni dell’Organo di Controllo deve risultare sommaria sintesi in apposito Libro dell’Organo di Controllo da tenersi a cura del medesimo. Il Comitato Permanente, quando lo ritenga opportuno o qualora si manifestino le condizioni previste dalla legge, procederà con apposita delibera conferendo il compito anche di revisione legale all’Organo di Controllo o nominando separatamente un Revisore legale dei conti.

In relazione al Bilancio consuntivo, che dovrà essere messo a disposizione dell’Organo di Controllo e dell’eventuale Revisore almeno trenta giorni prima di quello previsto per la delibera di approvazione da parte del Comitato Permanente, l’Organo di Controllo dovrà rilasciare apposita relazione da depositarsi presso la sede della Fondazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione di approvazione. L’eventuale Revisore legale dovrà rendere disponibile la propria Relazione al Bilancio consuntivo depositandola presso la sede della Fondazione almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione di approvazione.

ARTICOLO 12° - GRATUITA’ DELLE CARICHE

Tutte le Cariche ricoperte dagli Organi Sociali sono gratuite, ai componenti gli Organi sociali può spettare il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate e, nel periodo di permanenza nella carica, non potranno comunque fornire prestazioni remunerate a favore della Fondazione, ad eccezione per l’eventuale nomina del Revisore legale dei conti o qualora il predetto incarico sia conferito all’Organo di Controllo, la cui remunerazione dovrà comunque essere conforme a quanto indicato all’art.8 del D.Lgs.117/17.

ARTICOLO 13° - BILANCI

Il Bilancio di esercizio della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno e deve essere redatto nel rispetto di quanto indicato nell’art.13 del D.Lgs.117/17 e dei provvedimenti ivi richiamati, eventualmente anche nelle forme semplificate che saranno previste. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve compilare ogni anno il Bilancio d’esercizio consuntivo e il Bilancio preventivo, accompagnati da una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione e delle risorse impiegate.

Il Bilancio consuntivo e i documenti accompagnatori dovranno essere presentati, unitamente alla relazione dell’Organo di Controllo e di quella dell’eventuale Revisore dei Conti, al Comitato Permanente per l’approvazione da effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, accompagnato da un Bilancio preventivo relativo all’anno in corso e da una relazione delle attività previste e dei relativi impegni finanziari.

Il Consiglio d’Amministrazione provvederà altresì ad adempiere a quanto indicato nell’art.14 del D.Lgs.117/17 qualora ne ricorrano i presupposti.

Come già indicato dall’art.5 del presente Statuto gli utili e gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse e strumentali.

E’ tassativamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di altri soggetti a cui è riconosciuto lo status di ONLUS che per legge, statuto o regolamento abbiano il medesimo divieto di distribuzione di utili; con efficacia a decorrere dal termine di cui all’art.104 comma 2 del D.Lgsn.117/17 l’acronimo ONLUS deve intendersi sostituito con l’acronimo ETS.

TITOLO IV – MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 14° - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Il Comitato Permanente, con le maggioranze indicate nell’art.8 del presente Statuto, può deliberare le modifiche del presente Statuto, deliberare lo scioglimento della Fondazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, nominando all’uopo l’organo liquidatorio, stabilendone i relativi poteri.

Ad eccezione di quanto qui espresso, per le delibere relative alle modifiche della sede sociale sono sufficienti le presenze e le maggioranze indicate nell'articolo 8) del presente Statuto per l’assunzione delle delibere diverse da quelle dei punti d) ed e) del predetto articolo.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto all’A.G.E.S.C.I se ONLUS o, in caso quest’ultima non abbia tale requisito, ad altre ONLUS che svolgono attività scout e che abbiano scopo analogo; laddove nemmeno tale devoluzione sia possibile il patrimonio verrà devoluto o a un’organizzazione cattolica bresciana non lucrativa di utilità sociale o in mancanza a fini di pubblica utilità il tutto ai sensi, per gli effetti e nei limiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. Con efficacia a decorrere dal termine di cui all’art.104 comma 2 del D.Lgs. n.117/17 e successivamente all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l’acronimo ONLUS deve intendersi sostituito con l’acronimo ETS e la devoluzione del patrimonio potrà essere effettuata previo ottenimento del parere positivo previsto dall’art.9 del D.Lgs.117/17 e nel rispetto delle modalità ivi indicate.

F.TO ALESSANDRO GASPARINI

F.TO ALESSANDRA CASINI L.S.